Non si possono considerare abusive le operazioni che comunque abbiano, come nel caso di specie valide ragioni extrafiscali, anche di ordine organizzativo e gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. L’onere della dimostrazione della mancanza dei requisiti ricade sull’Agenzia delle Entrate e in questo caso tale onere non è stato assolto.
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