L’attribuzione agli studi di settore della valenza di presunzione munita ex lege dei requisiti di gravità precisione e concordanza e quindi della valenza di accertamento, senza la necessità di altri riscontri, con conseguente inversione dell’onere della prova, viola i principi generali dell’ordinamento e segnatamente la libertà di inziativa economica, garantita all’art 41 della Costituzione e la ripartizione dell’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c.
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