Affinché dunque un accertamento di tal genere possa dirsi illegittimo, con conseguente illegittimità della sentenza che lo avalli, occorre: che non sussista alcuna irregolarità della contabilità o che vi sia un vizio del ragionamento presuntivo che muova dalla irregolarità pur riscontrata, vizio da far valere secondo le regole generali sulla sindacabilità di tale forma di inferenza probatoria.
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