Skip to content

Cassazione Penale, sez. 5 sent n. 34416 dep. 31/08/2023 – Bancarotta preferenziale per l’amministratore che si ripaga i compensi per l’attività svolta.

A seguito dell’accettazione rituale della carica di amministratore di una società di capitali, quest’ultimo ha diritto al compenso per l’attività svolta e spetta al giudice di merito verificare se, anche in assenza di delibera assembleare o di previsione statutaria in merito alla quantificazione dello stesso, ricorra il delitto di bancarotta preferenziale piuttosto che quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione effettiva o meno e che il prelievo dalle casse sociali sia o meno congruo rispetto all’impegno profuso. Questo è il principio enucleato dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36416, depositata in data 31 agosto 2023.

– scarica allegato –